Manutenzione Annuale e Bollino Caldaia
Sulle caldaie domestiche ogni anno deve essere effettuata la manutenzione annuale, operazione necessaria per assicurare il corretto funzionamento, l’efficienza energetica e la sicurezza delle persone che occupano l’abitazione.
La manutenzione annuale, conosciuta anche come manutenzione ordinaria della caldaia, è obbligatoria per legge e riguarda tutti gli impianti di riscaldamento dell’ambiente o di produzione di acqua calda sanitaria per una o più unità abitative.
La manutenzione annuale deve essere eseguita su caldaie e scaldabagni a gas.
Differenze tra Manutenzione Annuale e Bollino Blu Caldaia
A differenza della manutenzione annuale, il bollino blu va a verificare l’efficienza energetica delle caldaie attraverso il controllo dei fumi di emissione conseguenti alla combustione del gas. Entrambe le operazioni sono obbligatorie e vanno eseguite alternativamente anno dopo anno.
Fanno eccezione le caldaie domestiche di età inferiore agli 8 anni, per le quali il bollino blu va effettuato ogni 4 anni. Superati gli 8 anni di funzionamento, il bollino blu va effettuato ogni 2 anni.
Chi può eseguire la manutenzione della caldaia?
Per operare sulle caldaie a gas si deve essere iscritto alla camera di commercio ed avere un’apposita abilitazione secondo la legge 46/90. Quindi non è possibile manutenere personalmente la caldaia ma occorre chiamare un tecnico abilitato.
Il tecnico provvederà, a manutenzione avvenuta, a registrarne l’esito sul libretto d’impianto, insieme al rilascio di un piano di manutenzione da rispettare per garantire la sicurezza e l’efficienza dell’apparecchio.
Mancate manutenzioni comportano multe abbastanza salate, nonché, in caso si malaugurati incidenti, la responsabilità penale e civile in caso di danni a persone o cose. In ultimo, un incidente avvenuto a causa di una caldaia non regolarmente manutenuta, può vanificare eventuali assicurazioni sull’abitazione.
Si ricorda infatti che il proprietario dell’abitazione in cui è presente l’impianto termico, è anche il responsabile dell’impianto stesso, quando non definito diversamente attraverso da accordi ulteriori specifici (come nel caso dei rapporti proprietario-inquilino).
In questo senso, il costo della manutenzione alla caldaia, spetta all’occupante a qualsiasi titolo dell’unità abitativa.