Il risarcimento per licenziamento illegittimo in azienda con meno di 15 dipendenti
Il licenziamento illegittimo di un dipendente assunto in un’azienda con meno di 15 dipendenti quindi quando un rapporto di lavoro nel settore privato e di contratti a tempo indeterminato, può ritenersi tale quando il datore di lavoro non da una giusta causa al licenziamento o non vi è neanche un licenziamento per giustificato motivo. A volte il datore di lavoro si ritrova ad effettuare licenziamenti per motivi economici perché la propria azienda si trova in difficoltà finanziarie.
O in condizioni tali da dover riorganizzare il numero interno del personale da lui assunto e i dipendenti che devono essere licenziati, non possono essere ricollocati all’interno della stessa impresa dopo il riordino interno. Quando accade il primo caso, ovvero licenziamento per giusta causa, il lavoratore percepirà l’indennità per licenziamento illegittimo chiamata NASPI.
Quando invece il lavoratore chiede la vera causa del suo licenziamento, perché è legittimo e giusto che lui la chieda, e il datore di lavoro non gli fornisce alcuna spiegazione al riguardo cioè se è avvenuto per un licenziamento per motivo economico, o per giusta causa o per giustificato motivo, il lavoratore può rivolgersi a un giudice del lavoro. E’ bene ricordare che ogni forma di licenziamento dev’essere fatta in forma scritta e non in forma verbale perché quest’ultima non ha valore. Se il giudice del lavoro, dopo aver esaminato il caso, decreta che non c’è una giustificazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, può dichiarare terminato il rapporto di lavoro e condannare il datore di lavoro al pagamento di una indennità per licenziamento. Al lavoratore, facente parte di un’impresa con meno di 15 dipendenti, spetta indennizzo in caso di licenziamento cioè un’indennità di una mensilità per ciascun anno di servizio. Da un minimo di due mesi ad un massimo di sei. Questo per chi era stato assunto prima del 07 marzo 2015.
Le leggi che tutelano il lavoratore in questo caso sono regolamentate dall’art. 8 della legge 604/1966, così come sostituito dall’art. 2 della Legge 108/1990, e dai primi tre commi dell’art. 18 della legge 300/1970, così come a seguito della modifica della legge 92/2012 (c.d. Legge Fornero); Per chi invece è stato assunto dopo il 7 marzo 2015 ci sono delle regole nuove in base al decreto legislativo 23/2015.
Vediamo le nuove regole
Se un dipendente assunto nell’impresa con meno di 15 dipendenti, dopo il 7 marzo 2015 e licenziato in forma verbale (non valida), con atti discriminatori di razza, di sesso, della lingua, per motivi di salute psico-fisica, è stato licenziato vicino alla data delle nozze, vi sono state delle violazioni per quanto riguarda il periodo di congedo per maternità e paternità, viene reintegrato nel suo posto di lavoro e gli spetterà un risarcimento. Tale risarcimento dev’essere corrisposto al lavoratore da parte del datore che l’ha licenziato. Questo risarcimento viene calcolato sulla base dell’ultima retribuzione dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettivo reintegro più il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
L’indennità licenziamento non dev’essere percepita per un periodo inferiore ai 5 mesi. Non è da considerarsi reddito imponibile e non è soggetto ai contributi previdenziali.